VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 24  maggio  1903,  n.  205,  sull'ordinamento  della
Colonia Eritrea; 
 
  Visto l'ordinamento giudiziario per la  Colonia  stessa,  approvato
con R. decreto 2 luglio 1908, n. 325; 
 
  Visti i Regi decreti 11 luglio 1909, n. 620; 5 gennaio 1911, n. 18;
23 marzo 1911, n. 344; 31 maggio 1912, n. 781;  21  maggio  1914,  n.
714; 30 novembre 1919, n. 2393; 24 febbraio 1921, n. 230; 19  gennaio
1922, n. 329, e 9 novembre 1923, n. 2763; 
 
  Ritenuta la  necessita'  di  modificare  l'ordinamento  giudiziario
dell'Eritrea, e di riunire contemporaneamente in un solo Testo  tutte
le disposizioni vigenti su questo argomento; 
 
  Udito il Governatore della Colonia; 
 
  Udito il Consiglio superiore coloniale; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
colonie, di concerto con quelli per la  giustizia  e  gli  affari  di
culto e per la guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  E' approvato  l'annesso  ordinamento  giudiziario  per  la  Colonia
Eritrea, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro  Ministro  Segretario  di
Stato per le colonie.