VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea; Visto l'ordinamento giudiziario per la Colonia stessa, approvato con R. decreto 2 luglio 1908, n. 325; Visti i Regi decreti 11 luglio 1909, n. 620; 5 gennaio 1911, n. 18; 23 marzo 1911, n. 344; 31 maggio 1912, n. 781; 21 maggio 1914, n. 714; 30 novembre 1919, n. 2393; 24 febbraio 1921, n. 230; 19 gennaio 1922, n. 329, e 9 novembre 1923, n. 2763; Ritenuta la necessita' di modificare l'ordinamento giudiziario dell'Eritrea, e di riunire contemporaneamente in un solo Testo tutte le disposizioni vigenti su questo argomento; Udito il Governatore della Colonia; Udito il Consiglio superiore coloniale; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la giustizia e gli affari di culto e per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 E' approvato l'annesso ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie.